Cedolare secca, l’errore che ti costa una stangata: non va mai fatto

Stangata cedolare secca, vediamo a cosa prestare la massima attenzione. Si rischia una sanzione da non sottovalutare.

La cedolare secca sta prendendo sempre più piede in ambito immobiliare, in particolare per le locazioni. Consente infatti di approfittare di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e di altre agevolazioni (l’esenzione dell’imposta di bollo e di registro sulla proroga, sulla risoluzione, sulla registrazione del contratto d’affitto).

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Contratto d’affitto con cedolare secca, l’errore da evitare – Telecosenza.it

ùLa cedolare secca è uno strumento nato per contrastare il fenomeno degli affitti in nero, con la loro mancata registrazione e l’omessa segnalazione nella dichiarazione dei redditi. Proprio riguardo la mancata dichiarazione della cedolare secca nel modello 730 e modello Redditi PF (Persone Fisiche), il legislatore ha introdotto delle modifiche all’apparato sanzionatorio. Lo spartiacque temporale è segnato al primo settembre 2024. Ma vediamo cosa si rischia con un errore riguardo proprio la cedolare secca.

Cedolare secca, lo sbaglio da evitare

Con il decreto legislativo numero 87/2024 sono entrate in vigore alcune modifiche delle sanzioni relative alla cedolare secca. Un contratto di locazione che la prevede va sempre registrato all’Agenzia delle Entrate e documentato nella dichiarazione dei redditi. Di fronte a questo obbligo ci sono due comportamenti che possono portare a sanzioni pesanti: l‘omissione completa della cedolare secca o il suo inserimento nella dichiarazione reddituale in misura minore rispetto quanto constatato dal Fisco.

Per omissione si intende la mancata sottoscrizione del contratto, quindi una locazione in nero, oppure la sua registrazione in ritardo (ricordiamo che va compiuta entro 30 giorni dalla stipula). La sanzione per affitto in nero è fissata, dal primo settembre 2024 entrata in vigore della nuova norma, nel 240 per cento di quanto dovuto, con importo minimo della multa di 500 euro.

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Cedolare secca, le sanzioni correlate per errori e omissioni – Telecosenza.it

In caso di dichiarazione infedele, cioè di dichiarazione con importi inferiori rispetto a quelli effettivamente ricevuti, dal primo settembre la sanzione diventa del 140 per cento di quanto dovuto, con un importo minimo di 300 euro Le novità normativa riguardano anche coloro che intendono procedere a una rettifica di quanto già dichiarato con una dichiarazione integrativa.

In un caso del genere, il contribuente è tenuto a versare una sanzione pari al 50 per cento delle imposte dovute. Per questa, come per le altre sanzioni, le riduzioni introdotte servono a convincere i locatori a correggere eventuali errori. Si congiurano così multe troppo pesanti, che potrebbero essere deterrenti allo scopo.

Da ricordare che in caso di omessa registrazione del contratto con cedolare secca, oltre alla multa per la dichiarazione integrativa occorre procedere al ravvedimento operoso della registrazione stessa, con sanzioni che crescono in virtù del ritardo della registrazione del contratto di affitto.

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